Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa illustrazione dei motivi e dei presupposti fattuali della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui non attiva i meccanismi, ivi previsti, che rafforzano il concorso finanziario dello Stato per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS), con riguardo alle fasi avverse del ciclo economico. La ricorrente non spiega né per quale motivo, e in base a quali presupposti fattuali, lo Stato avrebbe dovuto attivare, in suo favore, il meccanismo descritto - operativo, anche con modalità diverse e aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., anche dopo le modifiche apportate al citato art. 11 dall'art. 3 della legge n. 164 del 2016, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012; né spiega perché, in attesa dell'attuazione di tale meccanismo, dovrebbe rimanere paralizzato l'aggiornamento dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria (più volte tentato dopo il 2001, senza successo), il quale oltretutto serve anche per orientare le scelte di bilancio delle stesse Regioni, in presenza di interventi statali di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per omessa illustrazione dei motivi e dei presupposti fattuali della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui non attiva i meccanismi, ivi previsti, che rafforzano il concorso finanziario dello Stato per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS), con riguardo alle fasi avverse del ciclo economico. La ricorrente non spiega né per quale motivo, e in base a quali presupposti fattuali, lo Stato avrebbe dovuto attivare, in suo favore, il meccanismo descritto - operativo, anche con modalità diverse e aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., anche dopo le modifiche apportate al citato art. 11 dall'art. 3 della legge n. 164 del 2016, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012; né spiega perché, in attesa dell'attuazione di tale meccanismo, dovrebbe rimanere paralizzato l'aggiornamento dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria (più volte tentato dopo il 2001, senza successo), il quale oltretutto serve anche per orientare le scelte di bilancio delle stesse Regioni, in presenza di interventi statali di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 553
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 555
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 243
art. 11