Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione dell'importo stabilito dal Patto per la salute 2014-2016 - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione dell'importo stabilito dal Patto per la salute 2014-2016 - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa illustrazione dei motivi e dei presupposti fattuali della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, il quale fissa in 111 miliardi per l'anno 2016 (in diminuzione rispetto ai 115,4 miliardi stabiliti dal Patto per la salute 2014-2016) il concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard, nella parte in cui non prevede l'attivazione dei meccanismi, previsti nei parametri evocati, che rafforzano il concorso finanziario dello Stato alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) durante le fasi avverse del ciclo economico. La ricorrente non spiega perché lo Stato avrebbe dovuto attivare in suo favore il meccanismo previsto nelle disposizioni evocate come parametro; né perché la determinazione periodica del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard dovrebbe risultare interdetta, in attesa della realizzazione di alcuni elementi dell'architettura dei rapporti finanziari con le Regioni, anch'essi orientati a garantire l'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
È dichiarata inammissibile, per omessa illustrazione dei motivi e dei presupposti fattuali della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, il quale fissa in 111 miliardi per l'anno 2016 (in diminuzione rispetto ai 115,4 miliardi stabiliti dal Patto per la salute 2014-2016) il concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard, nella parte in cui non prevede l'attivazione dei meccanismi, previsti nei parametri evocati, che rafforzano il concorso finanziario dello Stato alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) durante le fasi avverse del ciclo economico. La ricorrente non spiega perché lo Stato avrebbe dovuto attivare in suo favore il meccanismo previsto nelle disposizioni evocate come parametro; né perché la determinazione periodica del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard dovrebbe risultare interdetta, in attesa della realizzazione di alcuni elementi dell'architettura dei rapporti finanziari con le Regioni, anch'essi orientati a garantire l'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 568
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 243
art. 11