Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/06/2017;  Decisione del  20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  42052  42053  42054  42055  42056  42057  42058  42059  42060  42061


Titolo
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione dell'importo stabilito dal Patto per la salute 2014-2016 - Previa intesa con le Regioni - Omessa previsione - Mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, con ridondanza sulle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, il quale fissa in 111 miliardi per l'anno 2016 (in diminuzione rispetto ai 115,4 miliardi stabiliti dal Patto per la salute 2014-2016) il concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard, nella parte in cui esso è stabilito in assenza di una previa intesa con le Regioni e senza il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5 della legge n. 42 del 2009. La riduzione della misura del concorso statale non comporta di per sé un vizio di legittimità costituzionale, poiché nessun accordo può condizionare l'esercizio della funzione legislativa, né il principio di leale collaborazione si impone nel procedimento legislativo parlamentare; pertanto, il principio di cui all'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 - in base al quale il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato "tramite intesa" - non vincola in modo assoluto e inderogabile le leggi successive. Né ha rilievo il mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, poiché la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e organizzare i servizi sanitari. La ricorrente, infine, non ha provato adeguatamente l'oggettiva impossibilità di esercitare le proprie funzioni in materia, né ha argomentato quale sarebbe stato il diverso importo allo scopo necessario, limitandosi a rinviare ai precedenti atti normativi e convenzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 79 del 2011 e n. 437 del 2001).

La garanzia di servizi effettivi, che corrispondono a diritti costituzionali - tra cui la tutela del diritto alla salute - richiede certezza delle disponibilità finanziarie, per cui non può non subire condizionamenti, senza però che sia compromesso il suo nucleo essenziale. A maggior ragione, la quantificazione delle risorse per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente si impone, anche in questo ambito, come canone fondamentale e presupposto del buon andamento dell'amministrazione. Pertanto, le determinazioni sul fabbisogno sanitario complessivo non dovrebbero discostarsi in modo rilevante e repentino dai punti di equilibrio trovati in esito al ponderato confronto tra Stato e Regioni in ordine ai rispettivi rapporti finanziari, senza che tale scostamento appaia giustificabile alla luce di condizioni e ragioni sopraggiunte. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2016, n. 203 del 2016 e n. 10 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 568

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte