Sentenza 193/2017 (ECLI:IT:COST:2017:193)
Massima numero 40104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/06/2017;  Decisione del  21/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40103


Titolo
Proprietà - Norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi - Assunzione del maso chiuso caduto in successione legittima - Scelta fra i chiamati alla successione nello stesso grado - Preferenza accordata alla linea maschile rispetto a quella femminile - Violazione del principio di parità tra uomo e donna - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, riprodotto dall'art. 18 del d.P.G.P. di Bolzano n. 32 del 1978, come modificato dall'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 5 del 1993, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione [legittima] nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine [per l'assunzione del maso chiuso]. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano - abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 e [quindi] suscettibile di caducazione senza che il maso chiuso sia scalfito nella sua identità continuativa e durevole - fa capo ad un contesto inattuale, nel quale, all'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. In ragione dell'evoluzione del contesto sociale e giuridico di riferimento - profondamente mutato dopo la sentenza n. 40 del 1957, con cui fu respinta questione sostanzialmente analoga - la denunciata prevalenza maschile risulta in contrasto con il principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale sottesi alla questione scrutinata. (Precedenti citati: sentenze n. 4 del 1956 e n. 40 del 1957, sul recepimento nell'ordinamento italiano dell'istituto del maso chiuso e sul rigetto di precedente questione analoga; sentenza n. 505 del 1988, sull'obbligazione restitutoria dell'assuntore verso i coeredi in caso di trasferimento coattivo del maso nel procedimento di esecuzione forzata).

La peculiare dilatazione della competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità, cosicché, ogni qualvolta la predetta finalità non sia riscontrabile, riemergono gli ordinari impedimenti alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione, e, simmetricamente, la competenza nelle predette materie del legislatore statale conserva l'abituale estensione. (Precedenti citati: sentenze n. 340 del 1996, n. 405 del 2006 e n. 173 del 2010).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 del 1957, n. 5 del 1957, n. 4 del 1956, nonché, a contrario, sentenza n. 691 del 1988).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  25/07/1978  n. 33  art. 5  co. 

decreto Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano  28/12/1978  n. 32  art. 18  co. 

legge della Provincia autonoma di Bolzano  24/02/1993  n. 5  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte