Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/06/2017; Decisione del
06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di pronuncia e dell'intervento manipolativo richiesti alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di pronuncia e dell'intervento manipolativo richiesti alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Contrariamente a quanto eccepito, dal passaggio conclusivo e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente chiarezza che il rimettente mira a una pronuncia, di tipo manipolativo, che estenda ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Contrariamente a quanto eccepito, dal passaggio conclusivo e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente chiarezza che il rimettente mira a una pronuncia, di tipo manipolativo, che estenda ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte