Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/06/2017;  Decisione del  06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41835  41837  41838  41839  41840  41841


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della disposizione oggetto di censura - Denuncia di disposizione attributiva di trattamento diverso da quello di cui è auspicata l'estensione - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Posto che il rimettente chiede di estendere ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori, è senz'altro pertinente la denuncia del menzionato art. 32, primo comma, il quale - riconoscendo ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato uno speciale trattamento di disoccupazione - comporta, già di per sé, l'esclusione dei predetti lavoratori dall'ambito di applicazione del comune trattamento di disoccupazione di cui viene auspicata l'estensione.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/04/1949  n. 264  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte