Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/06/2017;  Decisione del  06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41835  41836  41838  41839  41840  41841


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità legislativa - Necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo-manipolativo non costituzionalmente obbligato in materia riservata alla discrezionalità legislativa, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative, non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, e che la scelta compiuta dal legislatore debba essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto. Pertanto, l'eccepita sussistenza di discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore con riguardo al peculiare trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo. (Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

legge  29/04/1949  n. 264  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte