Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Condizioni - Necessità della pianificazione urbanistica - Possibilità di deroghe regionali - Condizioni - Temporaneità delle misure e obiettivi specifici - Conseguente divieto di discipline stabili (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte che prevede il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti). (Classif. 090005).

Testo

Il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica risulta irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata possibilità di recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici. (Precedente: S. 17/2023 - mass. 45330).

Interventi regionali che dispongano, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell’eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi assurgano a disciplina stabile. (Precedente: S. 17/2023 - mass. 45330).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che ammette il recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio di pianificazione del territorio e del rispetto degli standard urbanistici desumibile dall’art. 14 t.u. edilizia, in quanto prevede una deroga generalizzata agli strumenti urbanistici al fine di consentire il recupero dei sottotetti esistenti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 14