Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/06/2017; Decisione del
06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza in base a corretta interpretazione della domanda del ricorrente nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza in base a corretta interpretazione della domanda del ricorrente nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Lungi dal dover essere rigettata perché riferita a una prestazione non più prevista dall'ordinamento, la domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta a ottenere la "indennità di disoccupazione ordinaria" per il 2013, deve intendersi riferita al trattamento di disoccupazione previsto, per detto anno, dalla disciplina dell'ASpI, che - dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012) - ha sostituito l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dagli artt. da 73 a 75 del r.d. n. 1827 del 1935, conv., con modif., dalla legge n. 1155 del 1936.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Lungi dal dover essere rigettata perché riferita a una prestazione non più prevista dall'ordinamento, la domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta a ottenere la "indennità di disoccupazione ordinaria" per il 2013, deve intendersi riferita al trattamento di disoccupazione previsto, per detto anno, dalla disciplina dell'ASpI, che - dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012) - ha sostituito l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dagli artt. da 73 a 75 del r.d. n. 1827 del 1935, conv., con modif., dalla legge n. 1155 del 1936.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte