Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/06/2017; Decisione del
06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Nel presupporre che i 102 contributi giornalieri complessivamente richiesti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola debbano essere necessariamente suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", il rimettente ha consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga quest'ultima interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, ma ciò non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 95 del 2016).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Nel presupporre che i 102 contributi giornalieri complessivamente richiesti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola debbano essere necessariamente suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", il rimettente ha consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga quest'ultima interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, ma ciò non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 95 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte