Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/06/2017; Decisione del
06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Elementi di fatto da cui dipende l'utilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Desumibilità dall'ordinanza di rimessione, pur in assenza di indicazione espressa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Elementi di fatto da cui dipende l'utilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Desumibilità dall'ordinanza di rimessione, pur in assenza di indicazione espressa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata sul presupposto che la norma censurata debba essere interpretata in senso, costituzionalmente orientato, opposto a quello datole dal rimettente. Benché quest'ultimo non indichi espressamente quanti dei 102 contributi giornalieri occorrenti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola fossero stati accreditati al ricorrente nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'indennità, tale dato è implicitamente, ma chiaramente, desumibile dall'ordinanza di rimessione, ricavandosi da essa che in quell'anno certamente gli devono essere stati accreditati "almeno 102" contributi giornalieri.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata sul presupposto che la norma censurata debba essere interpretata in senso, costituzionalmente orientato, opposto a quello datole dal rimettente. Benché quest'ultimo non indichi espressamente quanti dei 102 contributi giornalieri occorrenti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola fossero stati accreditati al ricorrente nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'indennità, tale dato è implicitamente, ma chiaramente, desumibile dall'ordinanza di rimessione, ricavandosi da essa che in quell'anno certamente gli devono essere stati accreditati "almeno 102" contributi giornalieri.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte