Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/06/2017;  Decisione del  06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41835  41836  41837  41838  41839  41841


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Elementi di fatto da cui dipende l'utilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Desumibilità dall'ordinanza di rimessione, pur in assenza di indicazione espressa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata sul presupposto che la norma censurata debba essere interpretata in senso, costituzionalmente orientato, opposto a quello datole dal rimettente. Benché quest'ultimo non indichi espressamente quanti dei 102 contributi giornalieri occorrenti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola fossero stati accreditati al ricorrente nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'indennità, tale dato è implicitamente, ma chiaramente, desumibile dall'ordinanza di rimessione, ricavandosi da essa che in quell'anno certamente gli devono essere stati accreditati "almeno 102" contributi giornalieri.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/04/1949  n. 264  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte