Sentenza 194/2017 (ECLI:IT:COST:2017:194)
Massima numero 41841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/06/2017; Decisione del
06/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato - Indennità di disoccupazione agricola - Ritenuta non spettanza in caso di mancato accredito di almeno 102 contributi giornalieri suddivisi tra l'anno per il quale l'indennità è richiesta e quello precedente - Omessa estensione, in luogo d'essa, del trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori - Denunciata irragionevolezza (per ingiustificata parificazione delle situazioni dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, e per deteriore trattamento dei primi rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato) nonché violazione della garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di disoccupazione involontaria - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato - Indennità di disoccupazione agricola - Ritenuta non spettanza in caso di mancato accredito di almeno 102 contributi giornalieri suddivisi tra l'anno per il quale l'indennità è richiesta e quello precedente - Omessa estensione, in luogo d'essa, del trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori - Denunciata irragionevolezza (per ingiustificata parificazione delle situazioni dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, e per deteriore trattamento dei primi rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato) nonché violazione della garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di disoccupazione involontaria - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevate dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, la disposizione censurata - richiedendo l'accredito "complessivo" di almeno 102 contributi giornalieri per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - non esige che tali contributi siano suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", ma semplicemente che l'insieme dei contributi accreditati nel biennio di riferimento sia di 102 unità, pur se concentrati in un unico anno. Alla stregua di tale corretta interpretazione - basata su comuni canoni ermeneutici, conforme al criterio di necessaria preferenza per l'interpretazione secundum constitutionem e avallata dalla giurisprudenza della Cassazione - deve escludersi che la disciplina dell'indennità di disoccupazione dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possa privarli del diritto al sostegno previdenziale e discriminarli rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato, quando - come nel caso oggetto del giudizio a quo - non vi siano contributi accreditati nell'anno per il quale l'indennità di disoccupazione agricola è richiesta, ma l'accredito di almeno 102 contributi giornalieri sia stato interamente conseguito nell'anno precedente. (Precedente citato: sentenza n. 53 del 2017, sul regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli, che prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevate dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, la disposizione censurata - richiedendo l'accredito "complessivo" di almeno 102 contributi giornalieri per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - non esige che tali contributi siano suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", ma semplicemente che l'insieme dei contributi accreditati nel biennio di riferimento sia di 102 unità, pur se concentrati in un unico anno. Alla stregua di tale corretta interpretazione - basata su comuni canoni ermeneutici, conforme al criterio di necessaria preferenza per l'interpretazione secundum constitutionem e avallata dalla giurisprudenza della Cassazione - deve escludersi che la disciplina dell'indennità di disoccupazione dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possa privarli del diritto al sostegno previdenziale e discriminarli rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato, quando - come nel caso oggetto del giudizio a quo - non vi siano contributi accreditati nell'anno per il quale l'indennità di disoccupazione agricola è richiesta, ma l'accredito di almeno 102 contributi giornalieri sia stato interamente conseguito nell'anno precedente. (Precedente citato: sentenza n. 53 del 2017, sul regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli, che prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/04/1949
n. 264
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte