Ricorso in via principale - Denuncia da parte della Regione di vizi idonei a ripercuotersi sulle prerogative ad essa costituzionalmente riconosciute - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione.
Se, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotersi sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal fine proposte. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente - con riguardo agli evocati parametri di cui agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - l'interesse della Regione Veneto ad impugnare l'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge di stabilità 2016, il quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, la competenza a effettuare le valutazioni di incidenza ambientale di alcuni interventi edilizi minori). (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2016 e n. 216 del 2008).
Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Ciò non esclude che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata, consistendo tale interesse, nei giudizi in esame, nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).