Ambiente - Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000" - Competenza ad effettuarla per gli interventi edilizi minori - Attribuzione ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, interferenza con competenze regionali concorrenti o residuali (in materia di governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali, tutela della salute, turismo) e violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della norma impugnata alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, il quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, la competenza a effettuare le valutazioni di incidenza ambientale (VINCA) di alcuni interventi edilizi minori. Alla stregua del suo contenuto precettivo e del contesto normativo in cui si colloca, la disposizione impugnata è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la quale prevale, nell'intreccio di competenze, sulle altre materie di potestà legislativa concorrente e residuale invocate dalla ricorrente, restando perciò esclusa la violazione di esse e del principio di leale collaborazione. La stessa disposizione non è irragionevole né può considerarsi lesiva del principio di buon andamento, perché, riferendosi ad interventi già rimessi ad approvazione comunale dal t.u. edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, rispetta pienamente le competenze della Regione e dell'ente locale ed è in linea con l'indicazione contenuta nella delibera di Giunta regionale del Veneto n. 2299 del 2014 (adottata in base all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997), la quale non individua uno specifico soggetto competente alla valutazione di incidenza ambientale, ma la rimette, senza ulteriori specificazioni, all'autorità (Regione o Comune) che provvede all'approvazione del piano, progetto o intervento. Resta fermo che gli interventi in questione si intendono limitati a quelli comunque non assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricadenti nei soli siti di importanza comunitaria, restando invece esclusi quelli che possono avere effetti su "proposti siti di importanza comunitaria" e "zone speciali di conservazione".
La disciplina della valutazione di incidenza ambientale sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000" - contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (che attua la c.d. direttiva Habitat n. 92/43/CEE) - deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie. Pur potendo essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, il suddetto titolo di legittimazione statale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame. In base al principio per cui le Regioni non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva, nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale è sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenza n. 38 del 2015, n. 67 del 2011, n. 234 del 2009 e n. 104 del 2008).