Sentenza 196/2017 (ECLI:IT:COST:2017:196)
Massima numero 39649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - Nome della Regione Basilicata - Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasporto nazionale - Omessa disciplina regionale delle relative procedure autorizzatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Difetto di interesse alla pronuncia ablatoria richiesta, insufficiente motivazione della censura e mancata ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di interesse, insufficiente motivazione della censura e mancata ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 18 del 2016, impugnate dal Governo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non regolano le procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasporto nazionale. La pronuncia ablatoria richiesta, avendo il solo effetto di privare di efficacia le disposizioni impugnate (riguardanti le definizioni ai fini dell'applicazione della legge e la presentazione delle domande di autorizzazione a regime e transitorie), non potrebbe certamente assicurare la disciplina dalla cui mancata adozione deriva l'asserita lesione delle posizioni sostanziali fatte valere dal ricorrente, e dunque, non recherebbe alcuna utilità ai fini della loro difesa; né tale disciplina potrebbe essere introdotta con una pronuncia della Corte costituzionale, non potendo essa sostituirsi al legislatore regionale nell'esercizio della funzione legislativa allo stesso spettante in una materia di legislazione concorrente. Inoltre, la mancanza di qualsivoglia esame del complesso quadro normativo che regola le procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche comporta l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della censura, risultando meramente assertivo l'assunto che l'art. 1-sexies, comma 1, d.l. n. 239 del 2003, nel prevedere la competenza statale sugli elettrodotti relativi alla rete di trasporto nazionale, avrebbe anche implicitamente attribuito alle Regioni le funzioni amministrative relative alle linee elettriche superiori a 150.000 volt (non facenti parte della rete nazionale), correlativamente abrogando le previgenti disposizioni che le attribuiscono allo Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2014, sull'interesse a ottenere una pronuncia ablatoria; sentenze n. 135 del 2017, n. 265 del 2016, n. 171 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 60 del 2015, ordinanza n. 86 del 2016, sulla insufficiente motivazione delle censure in via principale e sulla mancata ricostruzione del quadro normativo; sentenze n. 251 del 2015 e n. 32 del 2015, sulle censure sorrette da motivazioni meramente assertive; sentenze n. 313 del 2010 e n. 248 del 2006, sul riparto tra Stato e Regioni di funzioni amministrative concernenti le reti energetiche, operato dal d.lgs. n. 112 del 1998).

Non può la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore regionale nell'esercizio della funzione legislativa allo stesso spettante in una materia di legislazione concorrente. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  05/08/2016  n. 18  art. 3  co. 

legge della Regione Basilicata  05/08/2016  n. 18  art. 7  co. 6

legge della Regione Basilicata  05/08/2016  n. 18  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte