Sentenza 197/2017 (ECLI:IT:COST:2017:197)
Massima numero 40536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
04/07/2017; Decisione del
04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
40537
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione della destinazione e dell'incremento di un fondo regionale per asserito contrasto con due diversi parametri - Assenza di contraddittorietà tra le censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione della destinazione e dell'incremento di un fondo regionale per asserito contrasto con due diversi parametri - Assenza di contraddittorietà tra le censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà delle censure e conseguente carattere perplesso e ancipite del ricorso governativo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge reg. Lazio n. 17 del 2015, promosse in riferimento ai commi secondo, lett. l), e terzo dell'art. 117 Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. non scaturisce dalla pretesa riduzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività (che la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. assumerebbe invece "incrementato"), ma dalla ritenuta incompatibilità della destinazione delle risorse del fondo indicata dalla norma impugnata (finanziamento dei trattamenti accessori del personale della Regione temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni) rispetto alla destinazione individuata, per le medesime risorse, dalle norme (artt. 15, comma 1, lett. k, e 17, comma 2, lett. g), del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà delle censure e conseguente carattere perplesso e ancipite del ricorso governativo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge reg. Lazio n. 17 del 2015, promosse in riferimento ai commi secondo, lett. l), e terzo dell'art. 117 Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. non scaturisce dalla pretesa riduzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività (che la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. assumerebbe invece "incrementato"), ma dalla ritenuta incompatibilità della destinazione delle risorse del fondo indicata dalla norma impugnata (finanziamento dei trattamenti accessori del personale della Regione temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni) rispetto alla destinazione individuata, per le medesime risorse, dalle norme (artt. 15, comma 1, lett. k, e 17, comma 2, lett. g), del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
31/12/2015
n. 17
art. 9
co. 29
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
n.
art. CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999 art. 15
co. 1 lett. k)
n.
art. CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999 art. 17
co. 2 lett. g)