Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Trattamento accessorio per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni - Compensazione degli oneri posti a carico della Regione con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Ricorso del Governo - Denunciata utilizzazione delle risorse del fondo in contrasto con la ripartizione operata dalla contrattazione collettiva e superamento del "tetto" ai trattamenti accessori del personale regionale - Asserita conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Genericità e insufficienza della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 29, della legge reg. Lazio n. 17 del 2015, secondo cui gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività istituito dalla Regione. Nel denunciare la violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile", il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico la contrarietà della destinazione di risorse prevista dalla norma impugnata rispetto a quella stabilita dall'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL 1° aprile 1999, senza tener conto del loro rispettivo contesto; senza fornire alcun argomento utile a dimostrare se e come la norma censurata intervenga a modificare la ripartizione delle risorse destinate a incentivare la produttività e le prestazioni del personale, operata dalla contrattazione collettiva nazionale e/o dalla contrattazione decentrata; e senza spiegare se ciò determini l'effetto di introdurre ulteriori trattamenti accessori per il personale regionale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni, o, all'opposto, di escludere i trattamenti accessori per coloro che restino presso l'amministrazione regionale. Quanto all'asserita violazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica", non è dimostrato che la norma regionale comporti il preteso - ma in sé non evidente - sforamento del "tetto" ai trattamenti accessori fissato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 (quest'ultimo, neppure qualificato in ricorso come principio di coordinamento della finanza pubblica).
Per costante giurisprudenza, non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, Occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali. Tale argomentazione, a sua volta, può esigere il confronto con dati normativi ulteriori, rispetto ai termini essenziali della questione. La genericità e l'assertività delle censure implicano l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 131 del 2016, n. 38 del 2016, n. 184 del 2012, n. 185 del 2011, n. 129 del 2011, n. 114 del 2011, n. 68 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 45 del 2010).