Sentenza 198/2017 (ECLI:IT:COST:2017:198)
Massima numero 39394
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  39395  39396  39397  39398


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Rappresentanza dello Stato nel conflitto di attribuzione tra enti - Legittimazione spettante esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri - Conflitto sollevato anche nei confronti del ministro da cui promana l'atto impugnato - Inammissibilità del ricorso in parte qua.

Testo

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, è inammissibile il ricorso regionale nella parte in cui solleva conflitto anche nei confronti del medesimo Ministro, oltre che nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) è il Presidente del Consiglio dei ministri. (Precedente citato: sentenza n. 355 del 1992).



Atti oggetto del giudizio

 25/03/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte