Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Principi fondamentali della materia «governo del territorio» (nel caso di specie: disciplina delle variazioni essenziali al progetto approvato) - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte che individua le variazioni essenziali al progetto approvato in modo difforme rispetto al t.u. edilizia). (Classif. 090001).

Testo

L’art. 32 t.u. edilizia detta, con riguardo alle variazioni essenziali al progetto approvato, principi fondamentali nella materia «governo del territorio»; in particolare, nel rimettere alle regioni di stabilire quali siano tali variazioni, detta il limite espresso per cui l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle condizioni dettate nel comma 1, lettere da a) ad e).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’art. 6, comma 1, lett. a, b, e c, della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, prevedendo, ai sensi dell’art. 32 t.u. edilizia, le condizioni al verificarsi delle quali si ha variazione essenziale al progetto approvato. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola i principi fondamentali della materia «governo del territorio» contenuti nel citato art. 32, in ragione della diversa formulazione rispetto a quest’ultimo. La normativa di dettaglio affidata alle regioni non può, infatti, per sua natura, contraddire la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con la demolizione, in ragione dell’entità del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico, ogni modifica incompatibile con l’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, modifica delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e violazione delle norme vigenti in materia antisismica). (Precedente: S. 217/2022 - mass. 45118).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 41  co. 1

legge della Regione Piemonte  08/07/1999  n. 19  art. 6  co. 1

legge della Regione Piemonte  08/07/1999  n. 19  art. 6  co. 1

legge della Regione Piemonte  08/07/1999  n. 19  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 32