Sentenza 198/2017 (ECLI:IT:COST:2017:198)
Massima numero 39397
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
04/07/2017; Decisione del
04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Modalità di conferimento del titolo concessorio unico e di esercizio dell'attività mineraria - Disciplina recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 - Adozione senza adeguato coinvolgimento delle Regioni - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione Abruzzo in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e governo del territorio - Non spettanza allo Stato della competenza esercitata - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Modalità di conferimento del titolo concessorio unico e di esercizio dell'attività mineraria - Disciplina recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 - Adozione senza adeguato coinvolgimento delle Regioni - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione Abruzzo in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e governo del territorio - Non spettanza allo Stato della competenza esercitata - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Testo
È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto del 25 marzo 2015 senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ed è annullato, per l'effetto, il suddetto decreto ministeriale. La sopravvenuta sentenza n. 170 del 2017, dichiarando l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito dalla legge n. 164 del 2014), ha introdotto l'obbligo di adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui, ai sensi del citato comma, sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività. Ne consegue che l'impugnato decreto ministeriale, in quanto adottato senza coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione Abruzzo in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", realizzando una chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2017; sentenza n. 103 del 2016).
È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto del 25 marzo 2015 senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ed è annullato, per l'effetto, il suddetto decreto ministeriale. La sopravvenuta sentenza n. 170 del 2017, dichiarando l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito dalla legge n. 164 del 2014), ha introdotto l'obbligo di adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui, ai sensi del citato comma, sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività. Ne consegue che l'impugnato decreto ministeriale, in quanto adottato senza coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione Abruzzo in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", realizzando una chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2017; sentenza n. 103 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
25/03/2015
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte