Sentenza 199/2017 (ECLI:IT:COST:2017:199)
Massima numero 41342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/07/2017; Decisione del
05/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Contenzioso tributario - Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti - Denunciata violazione del diritto al processo equo garantito dalla CEDU, nonché dei "criteri di razionalità e dei "principi generali dell'ordinamento" - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e omessa indicazione di parametri costituzionali - Inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti - Denunciata violazione del diritto al processo equo garantito dalla CEDU, nonché dei "criteri di razionalità e dei "principi generali dell'ordinamento" - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e omessa indicazione di parametri costituzionali - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nonché ai "criteri di razionalità" e ai "principi generali dell'ordinamento" - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Le censure sono prive di autonomo sviluppo argomentativo e - per quella basata sulla violazione di "criteri di razionalità" e non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento" - manca altresì l'indicazione dei parametri costituzionali.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nonché ai "criteri di razionalità" e ai "principi generali dell'ordinamento" - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Le censure sono prive di autonomo sviluppo argomentativo e - per quella basata sulla violazione di "criteri di razionalità" e non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento" - manca altresì l'indicazione dei parametri costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 58
co. 2
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 58
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6