Sentenza 199/2017 (ECLI:IT:COST:2017:199)
Massima numero 41343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/07/2017; Decisione del
05/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione avente ad oggetto norme processuali - Incidenza sul giudizio a quo - Sussistenza in ragione dell'efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Questione avente ad oggetto norme processuali - Incidenza sul giudizio a quo - Sussistenza in ragione dell'efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. L'eccepita irretroattività delle pronunce di incostituzionalità aventi ad oggetto norme di carattere processuale è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. L'eccepita irretroattività delle pronunce di incostituzionalità aventi ad oggetto norme di carattere processuale è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 58
co. 2
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 58
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30