Contenzioso tributario - Facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti - Denunciata disparità di trattamento tra le parti del giudizio e compromissione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, sicché non sussistono le ragioni del denunciato "sbilanciamento" a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore. Né di per sé è irragionevole che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile. Infine, quanto alla dedotta perdita di un grado di giudizio, la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale. (Precedenti citati: ordinanza n. 401 del 2000; sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003).
Come più volte chiarito, non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000, n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000, n. 8 del 1999).
Al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella conformazione dei singoli istituti processuali, fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. (Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).
Per costante giurisprudenza, l'art. 24 Cost. non impone l'assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, ordinanza n. 386 del 2004).
La garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 243 del 2014, ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003).