Caccia - Norme della Provincia automa di Trento - Possibilità di esercizio congiunto di attività venatorie in forma vagante e mediante appostamento fisso - Possibilità della caccia nei parchi - Denunciato contrasto con la corrispondente normativa statale - Ius superveniens modificativo del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice a quo.
È ordinata la restituzione degli atti al TAR di Trento perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ed in relazione agli artt. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 - degli artt. 24, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 1991 (il secondo in combinato disposto con l'art. 44 della legge provinciale n. 11 del 2007), i quali consentono, rispettivamente, l'esercizio congiunto di attività venatorie in forma vagante e mediante appostamento fisso, nonché la caccia nei parchi. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento ha subìto notevoli modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 239 del 2016, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che, tenendo conto del regime riservistico, prevede, tra l'altro, la facoltà di non optare tra le diverse forme di caccia e la possibilità che la legge provinciale disciplini l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. (Precedente citato: ordinanza n. 378 del 2008).