Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Umbria - Disciplina del riconoscimento delle "organizzazioni dei produttori agricoli" - Interventi a favore della cooperazione nel settore agroalimentare e della ricerca - Divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) - Indennizzi agli agricoltori in caso di epidemia "blue-tongue" - Aiuti all'apicoltura - Imposizione ai cittadini non residenti nella Regione di un contributo per le funzioni autorizzatorie concernenti la raccolta dei funghi - Ricorso del Governo - Successive rinunce parziali accettate dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinunce parziali al ricorso, accettate dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lett. a); 10, comma 1, lett. b); 15, comma 1, lett. a) ed e); 20, comma 1, lett. d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lett. a); 81, comma 3, lett. a), b), f) e g); 83, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, impugnati dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lett. e) ed s), Cost. (Nella specie, le rinunce sono motivate da satisfattiva abrogazione o modifica delle disposizioni impugnate).
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all'impugnazione, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).