Ordinanza 201/2017 (ECLI:IT:COST:2017:201)
Massima numero 40414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40412  40413


Titolo
Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) - Divieto di somministrazione nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali e luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di regolamento comunitario - Non corretta indicazione del parametro interposto - Conseguente genericità e carenza di motivazione della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile - per non corretta indicazione del parametro interposto e conseguente genericità e carenza di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto vieta la somministrazione di prodotti contenenti OGM nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali e luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Il ricorrente si limita a impugnare la citata disposizione regionale per contrasto con l'intero regolamento (CE) n. 1829/2003, senza indicare puntualmente le norme interposte che sarebbero violate e senza addurre alcuna argomentazione riguardo alla illegittimità del divieto regionale, con la conseguenza che la censura proposta si risolve nell'apodittica affermazione di un presunto divieto comunitario non chiaramente individuabile.

Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando i parametri costituzionali (ed eventualmente quelli interposti) e le norme ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione proposta, della quale non sarebbe altrimenti possibile individuare correttamente i termini. Sono, pertanto, inammissibili le questioni nelle quali, anziché specificare le norme interposte all'evocato parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., si faccia mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o di un altro atto normativo comunitario. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016, n. 63 del 2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 51 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  09/04/2015  n. 12  art. 48  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte