Ordinanza 203/2017 (ECLI:IT:COST:2017:203)
Massima numero 39437
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Titolo concessorio unico - Modalità di conferimento e di partecipazione al relativo procedimento - Disciplina recata dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Basilicata - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuto annullamento del decreto impugnato, per effetto di dichiarazione di non spettanza della sua adozione senza adeguato coinvolgimento delle Regioni - Inammissibilità del conflitto.

Testo
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Basilicata - in relazione al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, disciplinante le modalità di conferimento del titolo unico minerario e la partecipazione delle Regioni al relativo procedimento. L'impugnato d.m. è stato annullato dalla sentenza n. 198 del 2017, la quale - dopo aver escluso la possibilità di estendere le censure al sopravvenuto decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 - ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 senza adeguato coinvolgimento delle Regioni. (Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2017, che ha annullato il d.m. 25 marzo 2015; ordinanza n. 248 del 1988, sulla inammissibilità del conflitto intersoggettivo per sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato).

Atti oggetto del giudizio

 25/03/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte