Sentenza 205/2017 (ECLI:IT:COST:2017:205)
Massima numero 39665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/06/2017; Decisione del
21/06/2017
Deposito del 17/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Adeguata descrizione della fattispecie di causa - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Adeguata descrizione della fattispecie di causa - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sulla recidiva reiterata. In seguito all'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza del giudice di primo grado, la rimettente Corte d'appello deve limitarsi - quale giudice del rinvio - a determinare la pena all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze e ciò basta a dimostrare la rilevanza delle questioni, non assumendo di contro rilievo la mancata indicazione dei motivi per i quali il giudice di primo grado ha applicato le attenuanti generiche (e la possibilità che con esse avesse valorizzato proprio la speciale tenuità del danno).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sulla recidiva reiterata. In seguito all'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza del giudice di primo grado, la rimettente Corte d'appello deve limitarsi - quale giudice del rinvio - a determinare la pena all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze e ciò basta a dimostrare la rilevanza delle questioni, non assumendo di contro rilievo la mancata indicazione dei motivi per i quali il giudice di primo grado ha applicato le attenuanti generiche (e la possibilità che con esse avesse valorizzato proprio la speciale tenuità del danno).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 69
co. 4
legge
05/12/2005
n. 251
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte