Sentenza 205/2017 (ECLI:IT:COST:2017:205)
Massima numero 39666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/06/2017; Decisione del
21/06/2017
Deposito del 17/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Reati e pene - Principio di offensività - Operatività rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale.
Reati e pene - Principio di offensività - Operatività rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale.
Testo
Il principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - che pone il fatto alla base della responsabilità penale - è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, le quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderle comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. (Precedenti citati: sentenze. n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).
Il principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - che pone il fatto alla base della responsabilità penale - è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, le quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderle comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. (Precedenti citati: sentenze. n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte