Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito - Attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Manifesta irragionevolezza delle conseguenze sanzionatorie - Contrasto con il principio di offensività e con la finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La diminuzione "fino al terzo" della pena in concreto comminata - prevista dal citato art. 219, terzo comma, per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, circostanziati dalla speciale tenuità del danno cagionato alla massa dei creditori - determina una notevole divaricazione tra le cornici edittali delle fattispecie di base e di quelle attenuate, che si collega a una loro oggettiva diversità sul piano dell'offensività. Tale diversa dimensione offensiva è disconosciuta dalla norma censurata dalla Corte d'appello di Ancona, che - indirizzando l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive (colpevolezza e pericolosità) riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento di quelle oggettive del reato - conduce nella specie a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli e contrarie al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante della speciale tenuità del danno, due fatti di bancarotta che lo stesso assetto legislativo riconosce oggettivamente diversi sul piano dell'offesa vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e l'imputato di bancarotta fraudolenta attenuata viene di fatto a subire un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza su quest'ultima dell'attenuante in esame viola altresì il principio di proporzionalità della pena, in quanto impedisce il necessario adeguamento della sanzione, che dovrebbe avvenire attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con "un danno patrimoniale di speciale tenuità", attribuendo carattere palesemente sproporzionato al trattamento sanzionatorio, in contrasto con la finalità rieducativa della pena. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 105 del 2014, con riguardo, rispettivamente, alle attenuanti previste dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e dall'art. 648, secondo comma, cod. pen.; sentenze n. 74 del 2016 e n. 106 del 2014, sulla deroga ai criteri di bilanciamento delle circostanze prevista dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; sentenza n. 68 del 2012, sulla sindacabilità, solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrio, delle scelte legislative in ordine alla commisurazione delle sanzioni penali).
La legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo (ossia per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale) non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole previsioni. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 249 del 2010).
L'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall'art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011).