Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Piemonte - Realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli e recupero a scopo abitativo dei piani pilotis - Derogabilità degli strumenti urbanistici, con possibilità di superare gli standard di densità edilizia - Violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia di competenza concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.(Classif. 090005).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui consente, da un lato, che taluni interventi edilizi (realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli), finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola il principio fondamentale della materia del governo del territorio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, non rispettando i criteri che determinano l’ammissibilità di una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione: la stessa non supera il vaglio di proporzionalità – da svolgersi sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti – , non soggiace alle condizioni previste dall’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia né presenta, infine, il carattere dell’eccezionalità e della temporaneità. La possibilità di derogare agli standard urbanistici definiti dal legislatore, prevista con riferimento al recupero a fini abitativi dei piani pilotis, inoltre, collide con i limiti massimi di densità edilizia, fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, che costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. La reductio ad legitimitatem delle disposizioni impugnate s’ottiene attraverso l’espunzione, dal testo dell’art. 47, commi 2, lett. a), b), e c) e 4, delle norme che consentono la detta deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali e agli standard fissati dal d.m. n. 1444. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 179/2019 - mass. 42813).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  02/04/1968  n. 1444  art.