Reati e pene - Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità dell'offesa - Omessa estensione all'ipotesi di ricettazione di particolare tenuità - Denunciata disparità di trattamento rispetto a reati di maggiore allarme sociale, irragionevolezza, violazione del principio di offensività e della funzione rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Nola - in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. - nella parte in cui non estende l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa all'ipotesi di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Non sussiste il collegamento proposto dal rimettente tra la "particolare tenuità del fatto", che integra l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., e la causa di non punibilità prevista dalla disposizione censurata, atteso che la formulazione del quinto comma del citato art. 131-bis indica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la "particolare tenuità del danno o del pericolo" è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto". Quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto a reati di maggior allarme sociale che, in quanto puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni, beneficiano della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, la sostanziale eterogeneità (per struttura e/o beni tutelati) dei reati posti a confronto determina l'inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termine di riferimento, e la loro stessa molteplicità dimostra che nessuno è in grado di costituire modello per individuare una soluzione costituzionalmente obbligata. Neppure può considerarsi irragionevole o arbitraria la scelta di ancorare l'applicabilità dell'art. 131-bis al limite edittale massimo di cinque anni di pena detentiva, rientrando nella logica del sistema penale che, nell'adottare soluzioni diversificate, al legislatore spetti individuare determinati limiti edittali, indicativi dell'astratta gravità dei reati. Prive di fondamento risultano infine le censure riferite agli altri parametri, sia perché collegate alla già esclusa irragionevolezza della norma censurata, sia perché fondate sull'erroneo presupposto che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis comprenda fatti in concreto inoffensivi, mentre essa richiede una certa, seppur minima, offensività. (Precedenti citati: sentenza n. 25 del 2015 e ordinanza n. 46 del 2017; sentenza n. 68 del 2012; ordinanza n. 109 del 2004, sulla inidoneità dei tertia comparationis derivante dalla sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto).
Anche in presenza di norme manifestamente arbitrarie o irragionevoli, solo l'indicazione di un tertium comparationis idoneo, o comunque di specifici cogenti punti di riferimento, può legittimare l'intervento della Corte costituzionale in materia penale, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore. Se così non fosse, l'intervento, essendo creativo, interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016).
L'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, come quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria. Tale giudizio appartiene primariamente al legislatore e, pertanto, è suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2009).