Reati e pene - Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità dell'offesa - Inapplicabilità ai reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e, tra essi, alla ricettazione di particolare tenuità - Esigenza di un intervento correttivo del legislatore.
Benché in materia penale l'esercizio della discrezionalità legislativa sia in gran parte sottratto al sindacato della Corte costituzionale, non può non rilevarsi l'anomalia della comminatoria, per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.), di un intervallo edittale da quindici giorni a sei anni di reclusione, che impedisce di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.) a casi concreti in cui essa potrebbe utilmente operare in luogo della pena minima di quindici giorni di reclusione, tenuto conto che, invece, per reati (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di detta causa consentono l'applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di reclusione. Per ovviare a una situazione di questo tipo, oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità. Di tali interventi - che esulano dai poteri della Corte costituzionale - non può non farsi carico il legislatore, per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui. (Precedente citato: sentenza n. 299 del 1992).