Edilizia e urbanistica - Misure di perequazione urbanistica del Comune di Roma - Possibilità di istituire un contributo straordinario per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dal piano regolatore generale (PRG) - Denunciata violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, del principio di capacità contributiva nonché dei principi di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della PA - Carenza di argomentazioni in punto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per carenza di argomentazioni in punto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, lett. f), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., in quanto prevede che, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, il Comune di Roma possa assoggettare i titolari delle aree a un contributo straordinario (non superiore al 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile) per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, salvi restando gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente. Il rimettente non offre argomentazioni che chiariscano perché la disposizione censurata debba essere applicata nel giudizio a quo, malgrado la non pertinenza alla fattispecie in esame della clausola di salvaguardia e della finalità di impiego contenute nella medesima disposizione; non prende in considerazione gli effetti della normativa successiva che ha esteso, con modifiche, la disciplina del contributo straordinario in ambito nazionale (art. 17, comma 1, lett. g, nn. 3 e 3-bis, del d.l. n. 133 del 2014, aggiuntivi dei commi 4, lett. d-ter, e 4-bis all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001), lasciando così privo di giustificazione l'assunto che la norma denunciata avrebbe inteso dare copertura legislativa ex post al contributo straordinario istituito dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale capitolino impugnate nel giudizio a quo; non spiega il motivo per cui sarebbe necessario conferire base legale specifica ad un procedimento amministrativo che - come dallo stesso rimettente affermato in precedente pronuncia - è sorretto da due principi radicati nell'ordinamento, quali la potestà conformativa del territorio, di cui il Comune è titolare nell'esercizio della propria attività di pianificazione, e il modello privatistico e consensuale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, ossia la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti; né, infine, tiene conto che esiste una chiara relazione corrispettiva - tale da escludere in radice la pretesa arbitrarietà e gravosità del corrispettivo dovuto dal privato - tra il contributo previsto dalle NTA e l'incremento di valore dell'immobile interessato alla negoziazione nella quale si inseriscono i profili pubblicistici della pianificazione. (Precedenti citati: sentenza n. 314 del 2013 e ordinanza n. 322 del 2013).
Se di regola tutte le entrate degli enti territoriali, sia di natura tributaria che corrispettiva, servono a finanziare il complesso delle attività istituzionali e i servizi resi alla collettività, in alcuni casi è possibile che alcune entrate, in tutto o in parte, siano vincolate a specifici obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016, n. 192 del 2012 e n. 70 del 2012).