Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - Rimessione in termini dell'imputato ai fini dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, censurato dal Giudice di pace di Sulmona - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui nel procedimento davanti al giudice di pace non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione successiva all'udienza di comparizione, l'imputato debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. L'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta, riportando solo i capi di imputazione, e richiama genericamente l'eccezione di incostituzionalità formulata dal difensore dell'imputato in udienza, senza indicare le ragioni di violazione dei parametri evocati, con la conseguenza che le questioni risultano formulate in termini generici e apodittici.
L'omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 187 del 2017, n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 147 del 2015 e n. 16 del 2014).