Ordinanza 211/2017 (ECLI:IT:COST:2017:211)
Massima numero 39981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/06/2017;  Decisione del  21/06/2017
Deposito del 07/08/2017; Pubblicazione in G. U. 09/08/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Decreto penale di condanna - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe) e del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Lanusei, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione. La sentenza n. 201 del 2016, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 201 del 2016, di accoglimento di analoga questione; ordinanze n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 460  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte