Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente applicazione del codice dei beni culturali alle regioni in cui è vigente il piano paesaggistico regionale, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che consente, per taluni interventi edilizi, la derogabilità degli strumenti urbanistici e il superamento degli standard di densità edilizia). (Classif. 090005).
Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente, da un lato, che taluni interventi edilizi – realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli –, finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico).