Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente applicazione del codice dei beni culturali alle regioni in cui è vigente il piano paesaggistico regionale, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che consente, per taluni interventi edilizi, la derogabilità degli strumenti urbanistici e il superamento degli standard di densità edilizia). (Classif. 090005).

Testo

Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente, da un lato, che taluni interventi edilizi – realizzazione di sale fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro e possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli/motocicli –, finalizzati all’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, possano essere realizzati anche se non previsti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e, dall’altro, che il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis possa avvenire anche in deroga alla densità fondiaria prevista dal d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare anche alle previsioni del Piano paesaggistico).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145  

decreto ministeriale  02/02/1968  n. 1444  art.