Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47563  47564  47566  47567  47568  47569


Titolo
Capacità contributiva – In genere – Evoluzione del principio – Passaggio dalla funzione di garanzia del contribuente a quella dell’eguaglianza tributaria, con divieto di discriminazione tra redditi – Accertamento – Indici rivelatori di ricchezza – Valutazione dei dinamismi economici contemporanei, con possibile superamento di una concezione statica, legata al patrimonio e al reddito, al fine di individuare ogni ulteriore forza o potenzialità economica, tenendo conto del legame fra l’imposizione fiscale e i vincoli di solidarietà, con possibilità di rivestire anche una funzione sociale. (Classif. 044001).

Testo

Il principio di capacità contributiva, in una prima fase concretizzato, in relazione a vari istituti del diritto tributario, nel suo contenuto più sostanzialmente garantistico, è stato poi declinato nella dimensione dell’eguaglianza tributaria, soprattutto partendo dal divieto di discriminazione qualitativa dei redditi. (Precedenti: S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. 36632; S. 42/1980 - mass. 9741; S. 120/1972 - mass. 6202; S. 44/1966 - mass. 2587; S. 103/1967 - mass. 4691; S. 131/1973 - mass. 6824)

In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non deve necessariamente rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica; ciò, nella prospettiva dell’eguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese e dell’evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali. (Precedenti: S. 111/2024 - mass. 46238; S. 288/2019 - mass. 41902).

L’imposizione fiscale può rivestire anche una funzione sociale, in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, come testimonia la collocazione dell’art. 53 Cost. nel Titolo IV, dedicato ai «Rapporti politici»; tale legame fra i vincoli di solidarietà e l’imposizione fiscale, tuttavia, non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica. (Precedenti: S. 111/2024 - mass. 46236; S. 60/2024 - mass. 46101; S. 49/2024 - mass. 46067; S. 52/2022). 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte