Salute (tutela della) - Profilassi internazionale - Discrezionalità del legislatore sulla scelta delle modalità di prevenzione - Necessaria correlazione alle conoscenze medico-scientifiche valide al momento della loro adozione e alle peculiarità delle condizioni epidemiologiche (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni vertenti su disposizioni statali che impongono l'obbligo vaccinale ai cittadini e ai lavoratori ultracinquantenni, pubblici e privati, e che, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, richiedono a questi ultimi, fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione - c.d. green pass rafforzato - e, per i lavoratori pubblici, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, il c.d. green pass semplice). (Classif. 230003).
La discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso cui assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive deve essere esercitata sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell’assunzione della decisione e lo scrutinio di ragionevolezza deve essere svolto in base alle conoscenze medico-scientifiche disponibili al momento della loro adozione, nonché in considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche sussistenti a quel momento e, in particolare, della gravità e dell’imprevedibilità del decorso della pandemia. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45777; S. 14/2023 - mass. 45311).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., nella parte in cui prevede l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, stabilendo altresì per i lavoratori, pubblici e privati, destinatari dell’obbligo vaccinale, la necessità, fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione – c.d. green pass rafforzato – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, obbligo imposto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ai soli lavoratori pubblici dall’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., tramite il c.d. green pass semplice. La restrizione dell’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni non determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli infracinquantenni, ma, come emerge anche dai lavori preparatori, risponde a una valutazione non irragionevole delle prove scientifiche, che individuano nei primi i soggetti più fragili ed esposti alla malattia severa, indipendentemente dall’attribuzione di mansioni che comportino il contatto, o meno, con il pubblico. La misura, anche in ragione della sua natura transitoria e della stretta correlazione con l’andamento della situazione pandemica, mira a tutelare in modo non sproporzionato la salute pubblica, riducendo la circolazione del virus, contenendo il carico ospedaliero e assicurando una protezione elevata, quale quella vaccinale – la cui sicurezza è internazionalmente comprovata e che, tramite l’indennizzo in caso di reazioni avverse – comunque rare o molto rare – si configura come un trattamento lecito, dal rischio tollerabile e inidoneo a superare i benefici della vaccinazione. Né la necessità di sottoporsi ogni due giorni al tampone lede la dignità della persona: anche a prescindere dalla genericità delle affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione – ovvero dalla sua contraddittorietà, nel punto in cui indica la sottoposizione a un test di rivelazione del virus come una delle misure alternative volte consentire al lavoratore non vaccinato di espletare la prestazione lavorativa –, il tempo, le modalità e il relativo costo non sono tali da causare tale compromissione, anche considerando la natura meramente transitoria dell’obbligo che, in modo non irragionevole né sproporzionato, realizza, al contrario, il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo, anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività). (Precedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 14/2023 - mass. 45311, 45312, 45313; S. 171/2022 - mass. 44917; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 258/1994 - mass. 20856).