Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Liguria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) - Finanziamento - Utilizzo di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l’art. 26, comma 1, lett. a), della legge reg. Liguria n. 20 del 2006, secondo cui al finanziamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) si provvede mediante finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, contrasta con la norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale, a tutela dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati a garantire l’effettività del finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria (LEA). Infatti, nel caso in esame, l’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPAL, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il FSR, contrasta con il parametro interposto indicato, accentuato dalla mancata predeterminazione della quota di finanziamento annuale di risorse del FSR trasferibili all’ARPAL. (Precedenti: S. 4/2026 - mass. 47350; S. 174/2025 - mass. 47021; S. 150/2025 - mass. 46972; S. 169/2024 - mass. 46424; S. 68/2024 - mass. 46155; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 132/2021 - mass. 43989).