Sentenza 100/2026 (ECLI:IT:COST:2026:100)
Massima numero 47436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47431  47432  47433  47434  47435  47437  47438  47439  47440  47441


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Trasversalità della materia - Possibile limite all'esercizio di competenze regionali che coinvolgono la protezione dell'ambiente - Divieto, per le regioni di intervenire, anche in melius, se la disciplina statale risponde ad una ratio più complessa ovvero a un disegno unitario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che, disciplinando gli interventi e trasformazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, prevede il possibile accertamento successivo della compatibilità idrogeologica delle opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa). (Classif. 216037).

Testo

La tutela dell’ambiente è una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale, che si fonda su un fine: la protezione ambientale. Ne consegue che le regioni, nell’esercizio di loro competenze, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale. (Precedenti: S. 16/2024 -mass. 45967; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 86/2021 - mass. 43803).

Le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 138/2021 - mass. 44053; S. 109/2011 - mass. 35533; S. 341/2010 - mass. 35129; S. 246/2009 - mass. 33765; S. 232/2009 - mass. 33623).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s, Cost., e 3 dello statuto speciale, l’art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025. La disposizione impugnata dal Governo inserisce nell’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 il comma 5-quater, il quale prevede che gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, possano ottenere l’accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere. Il r.d.l. n. 3267 del 1923, parametro interposto evocato, amplia e rafforza la logica della tutela preventiva, introducendo il vincolo per scopi idrogeologici non solo per le aree boschive e forestali, ma per i terreni di qualsiasi natura o destinazione, divenendo una misura generalizzata di difesa del suolo. Al contrario, la disposizione regionale impugnata consente un’autorizzazione “postuma” degli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923. In tal modo, essa riduce il livello di tutela ambientale, aprendo alla possibilità di un’autorizzazione “postuma” degli interventi sui beni vincolati, mentre la legge statale ammette la sola autorizzazione preventiva, come elemento imprescindibile della conformazione della proprietà vincolata).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 28  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  27/04/2016  n. 8  art. 19  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte