Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Attività di affittacamere, bed and breakfast o residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto nell'ambito del medesimo edificio - Limiti e condizioni di esercizio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 256001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per il quale l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura. La Regione Toscana ha previsto diverse tipologie di strutture ricettive, che rispecchiano la varietà degli operatori e le differenti esigenze degli utenti; rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore regionale la scelta del modo in cui evitare possibili elusioni delle singole norme che fissano i limiti dimensionali delle diverse strutture. Perseguendo l’utilità sociale posta alla base della limitata configurazione dimensionale degli affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d’epoca, la limitazione delle scelte imprenditoriali è dunque giustificata alla luce dell’art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata mira ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive. (Precedente: S. 80/2012 - mass. 36211).