Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di commissioni interdisciplinari permanenti, deputate all'esame della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e alla verifica o definizione delle relative modalità di attuazione (art. 3) - Disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 4) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in relazione a parametri interposti ordinari e dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231006).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost., nonché agli artt. 3 e 4, lett. i), statuto speciale, degli artt. 3 e 4 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nella parte in cui – all’interno di una disciplina delle procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – istituiscono e disciplinano la commissione multidisciplinare permanente e prevedono il ruolo consultivo del comitato etico territoriale. Il ruolo delle commissioni multidisciplinari non determina alcuna indebita sovrapposizione con quello proprio dei comitati etici territoriali. Le disposizioni impugnate non afferiscono alle competenze esclusive statali evocate dal ricorrente, ma si configurano come statuizioni di carattere organizzativo, riconducibili a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute, quindi di competenza regionale in quanto attuative di principi fondamentali che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la Regione ha potuto evincere da diverse leggi statali che disciplinano specifiche attività di accertamento. Quanto alle restanti disposizioni dell’art. 4, che disciplinano la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e la determinazione delle relative modalità di attuazione, assicurando in particolare la necessaria interlocuzione personale e diretta con la persona richiedente la procedura nonché la possibilità di presentare una nuova istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito (commi 3, 4, 5 e 11), esse si mantengono nell’ambito di una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute, all’interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. In particolare, si sottraggono alle censure il termine di cinque giorni dalla presentazione dell’istanza per la convocazione della Commissione e quello di due giorni per la comunicazione all’interessato delle decisioni della Commissione stessa (commi 3 e 8, secondo periodo), trattandosi di meri termini finalizzati ad assicurare, rispettivamente, la sollecita presa in carico della richiesta e la sollecita comunicazione all’interessato dell’esito della valutazione.