Parlamento - Immunità parlamentari - Misure a difesa dell'indipendenza decisionale delle Camere - Tutela strumentale e indiretta a favore delle persone investite della funzione - Delimitazione della guarentigia - Necessità di interpretare in chiave teleologica e sistematica la nozione di intercettazione e corrispondenza - Disciplina dell'autorizzazione - Distinzione, in primo caso di intercettazione, tra diretta, indiretta e occasionale - Divieto, in ogni caso, di trasformare la guarentigia in arbitrio - Possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri (nel caso di specie: non spettanza al Tribunale di Modena di disporre l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni sequestrate, effettuate occultamente da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra quest'ultimo e l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica; e, per l'effetto, annullamento dell'ordinanza collegiale che le ha disposte). (Classif. 172005).
L’art. 68 Cost., modificato con la legge cost. n. 3 del 1993, rispetto all’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari prevede un sistema fondato su specifiche autorizzazioni ad acta, in particolare per intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza, al fine di salvaguardare lo svolgimento del mandato elettivo, impedendo condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività. In tal modo, non si intende tutelare – se non indirettamente – un diritto individuale, quale la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato), ma l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato. Tale impronta funzionale traccia la linea di confine della prerogativa costituzionalmente protetta, cosicché il suo rispetto – da assicurare sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. – è condizione imprescindibile per legittimare una deroga alla parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, principio posto all’origine della formazione dello Stato di diritto. (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass. 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 9/1970 - mass. 4821; O. 129/2020 - mass. 43535).
Tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 1/2013 - mass. 36860).
La diversa ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto a quella della disciplina processuale, ben può condizionare, per taluni aspetti, la latitudine degli istituti evocati nel contesto della norma costituzionale, in virtù del principio per cui sono le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa. Pertanto, il testo della disposizione costituzionale in esame, nella parte in cui si riferisce alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, non esclude ogni riferimento a un documento, come il tabulato telefonico, che di quelle riveli, non già il contenuto ma dati ed elementi, certo “esterni”, che tuttavia sono di indubbio significato comunicativo. Allo stesso modo, la nozione di corrispondenza deve essere interpretata in una versione contemporanea, specie in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea è ormai relegata a un ruolo di secondo piano, abbracciando invece ogni forma di scambio di pensiero a distanza (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, ricomprendendo anche i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea, e ricomprendendo anche i messaggi già pervenuti al destinatario, almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità, trasformandosi in meri documenti “storici”. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192).
L’acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, tanto ove si siano svolte originariamente a distanza, quanto ove abbiano avuto luogo in presenza, devono essere coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici. A tale risultato conducono non solo il canone dell’interpretazione teleologica, associato all’esigenza di tenere conto del mutato contesto tecnologico, ma anche il criterio sistematico. (Precedente: S. 170/2023 - mass. 45717).
Poiché, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., l’intercettazione occulta tra presenti condivide le medesime caratteristiche poste alla base della sussunzione, nella richiamata norma, sia dei tabulati telefonici sia dei messaggi registrati nella memoria di un dispositivo elettronico, occorre pertanto verificare l’applicabilità a essa della disciplina delle intercettazioni o di quella concernente il sequestro di corrispondenza, cui corrispondono due differenti regimi in punto di autorizzazione: alle intercettazioni si applica talora quella preventiva (art. 4 della legge n. 140 del 2003), ove l’atto investigativo sia “diretto”, nel senso che l’ascolto delle conversazioni avviene sottoponendo a controllo utenze di cui il parlamentare stesso è titolare o luoghi da lui utilizzati, o sia “indiretto”, nel senso che la «direzione dell’atto di indagine» mira al parlamentare; talaltra quella successiva (art. 6 della legge n. 140 del 2003) allorché il giudice riscontri occasionalmente, in verbali o in registrazioni di intercettazioni effettuate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi o in tabulati acquisiti nel corso dei medesimi, la partecipazione alle conversazioni o alle comunicazioni di membri del Parlamento e ritenga necessario utilizzare nel processo quei mezzi di prova. Quanto al sequestro di corrispondenza, trova applicazione la sola autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, necessaria anche per acquisire i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi WhatsApp. Tanto precisato, l’elemento dirimente, onde verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista per le intercettazioni o di quella stabilita per il sequestro di corrispondenza, è il momento nel quale si inserisce l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria. Se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l’iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma». Diversamente, quando l’iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato e solo in seguito l’autorità giudiziaria rinviene registrate nella sua memoria le conversazioni e le comunicazioni del parlamentare, è allora (rispetto a un documento che oramai rileva nella sua staticità) che si profila il rischio di un uso strumentale del potere giudiziario a scapito della funzione parlamentare. In tal caso, la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico. (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass. 45658; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 114/2010 - mass. 34490; S. 113/2010 - mass. 34488; S. 390/2007 - mass. 31835; O. 263/2010).
Se il senso della disciplina ex art. 68, terzo comma, Cost., risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l’autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili. Ne discende che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio. Ove, pertanto, l’autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedenti: S. 74/2013 - mass. 37023; S. 462/1993).
(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Tribunale di Modena, sez. penale, disporre, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 e 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003; ed è annullata, per l’effetto, la suddetta ordinanza collegiale, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date indicate, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico. La registrazione, o videoregistrazione, occultamente effettuata da un privato che partecipa o assiste a un colloquio riservato del parlamentare, le cui conversazioni e comunicazioni vengono archiviate nella memoria del dispositivo elettronico utilizzato quale strumento di captazione, presenta le stesse caratteristiche dei tabulati telefonici e della messaggistica istantanea del parlamentare conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, da ricondurre al perimetro della prerogativa parlamentare, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., in quanto sono documenti in grado di fornire ben più che frammenti cognitivi esterni, riportando integralmente il contenuto di conversazioni e di comunicazioni riservate del parlamentare e dando pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività. Nel caso in esame, l’elemento distintivo – il fatto che l’intercettazione è avvenuta in difetto dell’originaria distanza tra i soggetti che comunicano – potrebbe escludere l’applicazione della guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, solo se si desse rilevanza all’elemento fattuale della distanza e alla necessità dunque di trasmissione della comunicazione; sennonché simile interpretazione è da respingere, perché la garanzia costituzionale in parola va interpretata come idonea a ricomprendere anche la comunicazione a distanza già pervenuta al destinatario e da questi conosciuta. Ricorrono così nella fattispecie concreta tutti i presupposti che inducono ad applicare la disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003: in primo luogo, le richiamate videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato; in secondo luogo, solo a seguito del sequestro del cellulare di A. B., indagato nello stesso procedimento da cui ha tratto origine il giudizio a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, l’autorità giudiziaria ha avuto contezza dell’attività di videoregistrazione svolta dal soggetto privato, cosicché l’intervento dell’autorità giudiziaria si colloca, in sostanza, solo a valle dell’avvenuta videoregistrazione delle comunicazioni del parlamentare, ponendosi in quel momento il problema di valutare l’esigenza dell’autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., onde acquisire e utilizzare nel processo i file di videoregistrazione conservati nella memoria del dispositivo elettronico sequestrato. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto. Ne discende che, ove pure gli organi inquirenti avessero potuto prevedere che nel telefono cellulare di A. B. fossero memorizzate videoregistrazioni di colloqui di Carlo Amedeo Giovanardi, questo non avrebbe impedito loro di apprendere il dispositivo, di sequestrare tutti gli altri dati informatici non attinenti alle comunicazioni con il parlamentare e di verificare, tramite un sommario esame, l’effettiva sussistenza di videoregistrazioni o di registrazioni riguardanti quest’ultimo. Viceversa, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto munirsi dell’autorizzazione della Camera di appartenenza di Carlo Amedeo Giovanardi per disporre l’estrapolazione dal dispositivo e l’acquisizione agli atti del procedimento delle videoregistrazioni delle conversazioni del parlamentare). (Precedenti: S. 47/2026 - mass. 47398; S. 170/2023 - mass. 45717).