Azione e difesa (diritti di) – Difesa tecnica – Necessità di garantire la tutela giurisdizionale senza limiti o esclusioni, salvo eccezioni – Modalità di esercizio del diritto – Ricorso alla consulenza tecnica – Espressione del diritto al contraddittorio, quale modalità autonoma e ulteriore rispetto alla difesa tecnica – Limiti – Rinuncia dell’imputato a presenziare al processo. (Classif. 031003).
Il principio di effettività del diritto di difesa, come declinato anche dalla giurisprudenza eurounitaria, deve sostanziarsi nella necessità che il processo garantisca una tutela giurisdizionale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni oggettive di impossibilità materiale. (Precedenti: S. 58/2025 - mass. 46765; S. 166/2022 - mass. 44903).
Il consulente tecnico è parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva. La consulenza tecnica ha, dunque, giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto ed è posta a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio. In definitiva, ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico è espressione del diritto inviolabile di difesa. (Precedenti: S. 33/1999 - mass. 24457; S. 345/1987 - mass. 3581; S. 149/1983 - mass. 11489; S. 199/1974 - mass. 7362).
La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce esplicazione dell’autodifesa, diritto primario garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale, autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica. (Precedenti: S. 65/2023; S. 205/1971 - mass. 5832).
Nel processo in absentia la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte. Di conseguenza, la scelta dell’imputato di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte. Pertanto, laddove il difensore d’ufficio decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto. (Precedente: S. 498/1989 - mass. 14183).
Solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore. (Precedente: S. 9/1982 - mass. 12133).