Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Toscana - Modifiche di precedenti disposizioni regionali relative a interventi edilizi - Previsione che consente ai comuni di stabilire, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, oltre alle «condizioni», specifiche «limitazioni» ai mutamenti di destinazione d'uso "verticale" - Violazione dei principi fondamentali statali dettati nella materia di competenza concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni». La disposizione impugnata dal Governo prevede la possibilità per i comuni di stabilire, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, specifiche «condizioni e limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso “verticale”; ciò in contrasto con l’art. 23-ter t.u. edilizia che fa riferimento alle sole «condizioni» e non anche alle «limitazioni». Tale riferimento, infatti, non dà luogo a una mera endiadi, ma deve essere inteso come il riconoscimento di un più intenso e incisivo potere pianificatorio dei comuni, perché le «condizioni» fanno riferimento a misure a carattere specifico e non ostativo, che riguardano in modo oggettivo l’intero territorio comunale e costituiscono un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio, mentre le seconde costituiscono un concetto tendenzialmente più ampio e invasivo sul diritto di proprietà.