Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Tutela ambientale - Configurazione come materia "trasversale" in cui si manifestano competenze diverse, anche regionali - Spettanza allo Stato delle determinazioni rispondenti ad esigenze di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale - Conseguente limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza - Facoltà per esse di adottare norme di tutela ambientale più elevata.
Ambiente - Tutela ambientale - Configurazione come materia "trasversale" in cui si manifestano competenze diverse, anche regionali - Spettanza allo Stato delle determinazioni rispondenti ad esigenze di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale - Conseguente limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza - Facoltà per esse di adottare norme di tutela ambientale più elevata.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., non costituisce una materia in senso tecnico, poiché non è configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata. L'ambiente è, infatti, un valore costituzionalmente protetto, che delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. In questo modo, è possibile che la disciplina statale in materia di tutela ambientale venga a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva per esse la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 171 del 2012, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 407 del 2002).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., non costituisce una materia in senso tecnico, poiché non è configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata. L'ambiente è, infatti, un valore costituzionalmente protetto, che delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. In questo modo, è possibile che la disciplina statale in materia di tutela ambientale venga a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva per esse la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 171 del 2012, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 407 del 2002).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte