Ambiente - Leggi dello Stato in materia ambientale qualificabili come "riforme economico-sociali" (in specie, legge istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente) - Idoneità delle norme fondamentali di esse a vincolare le potestà legislative primarie degli enti ad autonomia speciale.
Posto che, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non ha ristretto gli spazi di autonomia degli enti a statuto speciale, la normativa statale riconducibile alla materia trasversale della tutela dell'ambiente è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze a detti enti statutariamente attribuite, dovendo in tal caso lo scrutinio di legittimità costituzionale confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 51 del 2016, n. 210 del 2014, n. 233 del 2013, n. 151 del 2011, n. 357 del 2010 e n. 378 del 2007).
A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze.(Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002).
La legge n. 132 del 2016, che razionalizza il sistema di protezione ambientale delineando le funzioni dei diversi attori coinvolti sull'intero territorio nazionale, si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 496 del 1993, integrando, come la precedente, il limite delle "norme fondamentali di riforma economico-sociale" posto dagli statuti speciali alle potestà legislative primarie degli enti ad autonomia differenziata. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).