Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Ipotizzata interferenza con il modello organizzativo della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso proposto da quest'ultima in via cautelativa - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e amministrativa provinciale in materia di ordinamento degli uffici e del personale - Difetto di completezza e sufficienza argomentativa - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Ipotizzata interferenza con il modello organizzativo della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso proposto da quest'ultima in via cautelativa - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e amministrativa provinciale in materia di ordinamento degli uffici e del personale - Difetto di completezza e sufficienza argomentativa - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di completezza e sufficienza argomentativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 [commi 1 e 2] della legge n. 132 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - "se ed in quanto" l'istituzione e le funzioni del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte anche le agenzie provinciali per l'ambiente, interferiscano col modello organizzativo della ricorrente, ledendo l'autonomia ad essa riconosciuta in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Il ricorso si limita a richiamare il parametro senza argomentare in alcun modo sui profili della presunta lesione di esso, difettando così del requisito minimo cui la giurisprudenza costituzionale subordina l'ammissibilità delle questioni in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 151 del 2016 e n. 69 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per difetto di completezza e sufficienza argomentativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 [commi 1 e 2] della legge n. 132 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - "se ed in quanto" l'istituzione e le funzioni del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte anche le agenzie provinciali per l'ambiente, interferiscano col modello organizzativo della ricorrente, ledendo l'autonomia ad essa riconosciuta in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Il ricorso si limita a richiamare il parametro senza argomentare in alcun modo sui profili della presunta lesione di esso, difettando così del requisito minimo cui la giurisprudenza costituzionale subordina l'ammissibilità delle questioni in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 151 del 2016 e n. 69 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 1
co. 1
legge
28/06/2016
n. 132
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte