Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disciplina transitoria - Efficacia delle vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative" della legge statale - Conseguente diretta applicazione di quest'ultima alle Province autonome - Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che prescrive l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disciplina transitoria - Efficacia delle vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative" della legge statale - Conseguente diretta applicazione di quest'ultima alle Province autonome - Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che prescrive l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative [della legge statale istituiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente]", dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola la procedura di adeguamento disegnata dal citato art. 2, toccando i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza prevista dalle norme di attuazione statutaria e contraddicendo palesemente le modalità e i tempi di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali di riforma economico-sociale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative [della legge statale istituiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente]", dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola la procedura di adeguamento disegnata dal citato art. 2, toccando i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza prevista dalle norme di attuazione statutaria e contraddicendo palesemente le modalità e i tempi di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali di riforma economico-sociale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2