Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disciplina transitoria - Previsione dell'obbligo delle Province autonome di recepire l'intera legge statale, anziché dell'onere di adeguare la legislazione provinciale ai principi fondamentali della normativa censurata - Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che prescrive l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disciplina transitoria - Previsione dell'obbligo delle Province autonome di recepire l'intera legge statale, anziché dell'onere di adeguare la legislazione provinciale ai principi fondamentali della normativa censurata - Contrasto con la disposizione di attuazione statutaria che prescrive l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale [istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente], anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata. Il tenore letterale della disposizione impugnata dalle Province autonome evoca una necessaria, diretta trasposizione dell'intera disciplina statale negli ordinamenti provinciali, in contrasto con la procedura di adeguamento della legislazione provinciale, prescritta dalla normativa di attuazione statutaria. L'obbligo di recepimento comporta, infatti, una automatica equiparazione di tutte le disposizioni contenute nella legge di riforma al rango di "norma fondamentale", mentre tale carattere deve essere riconosciuto esclusivamente ai principi fondamentali enunciati o, comunque, desumibili ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di necessaria integrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2001, n. 477 del 2000, n. 323 del 1998 e n. 482 del 1995).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale [istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente], anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata. Il tenore letterale della disposizione impugnata dalle Province autonome evoca una necessaria, diretta trasposizione dell'intera disciplina statale negli ordinamenti provinciali, in contrasto con la procedura di adeguamento della legislazione provinciale, prescritta dalla normativa di attuazione statutaria. L'obbligo di recepimento comporta, infatti, una automatica equiparazione di tutte le disposizioni contenute nella legge di riforma al rango di "norma fondamentale", mentre tale carattere deve essere riconosciuto esclusivamente ai principi fondamentali enunciati o, comunque, desumibili ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di necessaria integrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2001, n. 477 del 2000, n. 323 del 1998 e n. 482 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 16
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2