Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Conferimento di personalità giuridica alle agenzie regionali e provinciali - Applicabilità nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lesione dell'autonomia organizzativa e amministrativa provinciale in materia di ordinamento degli uffici e del personale nonché violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - l'art. 7, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata da queste ultime, nell'attribuire personalità giuridica alle agenzie per la protezione dell'ambiente, attenua il rapporto di subordinazione funzionale che detti organismi intrattengono con gli organi regionali e provinciali di indirizzo politico. La finalità di consolidamento dell'autonomia amministrativa e tecnico-scientifica delle agenzie perseguita dalla disposizione de qua, pur astrattamente legittima nell'ambito dei rapporti che lo Stato intrattiene con le Regioni a statuto ordinario, genera un vulnus quando, come nel caso di specie, vi sia una competenza primaria, prevista dallo statuto speciale (art. 8, n. 1), che consente alle Province ricorrenti di determinarsi autonomamente in ordine alla struttura di un organo pur sempre inserito nell'articolazione provinciale. Nell'imporre un modello uniforme di organizzazione amministrativa, valevole anche per gli enti ad autonomia differenziata, la disposizione censurata eccede lo scopo del coordinamento finalizzato alla tutela del bene ambientale, così violando anche i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Nel porre i principi della riforma economico-sociale del sistema di protezione ambientale, il legislatore statale deve lasciare alla legislazione delle Province autonome la definizione di un modello organizzativo purché non incoerente con la finalità, perseguita dal disegno riformatore, di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).