Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disposizioni statali relative alle agenzie regionali e provinciali - Obbligo delle Province autonome di conformare ad esse la propria legislazione, pur se abbiano una portata specifica e dettagliata - Omessa previsione di una clausola di salvaguardia che consenta l'adeguamento della legislazione provinciale in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione - Lesione dell'autonomia organizzativa e amministrativa delle Province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Disposizioni statali relative alle agenzie regionali e provinciali - Obbligo delle Province autonome di conformare ad esse la propria legislazione, pur se abbiano una portata specifica e dettagliata - Omessa previsione di una clausola di salvaguardia che consenta l'adeguamento della legislazione provinciale in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione - Lesione dell'autonomia organizzativa e amministrativa delle Province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione. La disposizione impugnata dalle Province autonome impone categoricamente la conformazione della legislazione provinciale alle prescrizioni dello stesso art. 7 anche laddove, come nel caso di cui al comma 1, le disposizioni abbiano una portata specifica e dettagliata, invasiva delle competenze statutariamente riconosciute agli enti ad autonomia differenziata, con il risultato di privare le ricorrenti di qualsiasi margine di integrazione normativa di disposizioni che interferiscono sul quomodo dell'organizzazione amministrativa delle agenzie provinciali per l'ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 301 del 2013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione. La disposizione impugnata dalle Province autonome impone categoricamente la conformazione della legislazione provinciale alle prescrizioni dello stesso art. 7 anche laddove, come nel caso di cui al comma 1, le disposizioni abbiano una portata specifica e dettagliata, invasiva delle competenze statutariamente riconosciute agli enti ad autonomia differenziata, con il risultato di privare le ricorrenti di qualsiasi margine di integrazione normativa di disposizioni che interferiscono sul quomodo dell'organizzazione amministrativa delle agenzie provinciali per l'ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 301 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 7
co. 7
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte