Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale - Necessità di individuare le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni del dedotto contrasto, con un'argomentazione chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che consente l'installazione di vasche per l'idroterapia, in favore di persone con disabilità, anche in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 113003).

Testo

Nei giudizi in via principale è necessaria un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, incombendo sul ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente illustrazione delle motivazioni a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di motivare adeguatamente le ragioni di contrasto con i citati parametri costituzionali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 48  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte