Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale - Necessità di individuare le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni del dedotto contrasto, con un'argomentazione chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che consente l'installazione di vasche per l'idroterapia, in favore di persone con disabilità, anche in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 113003).
Nei giudizi in via principale è necessaria un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, incombendo sul ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente illustrazione delle motivazioni a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di motivare adeguatamente le ragioni di contrasto con i citati parametri costituzionali).