Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Requisiti di nomina dei direttori generali delle agenzie regionali e provinciali - Applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Invasione della competenza legislativa primaria provinciale in materia di ordinamento del personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie [per la protezione dell'ambiente] sono nominati "tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici", è applicabile anche alle Province autonome. Pur essendo diretta ad evitare conflitti di interesse o, comunque, situazioni capaci di pregiudicare l'imparzialità delle agenzie e, quindi, il buon andamento dell'azione amministrativa nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la disposizione impugnata dalle Province autonome non si limita a stabilire un principio generale volto a garantire la separazione tra organi titolari della funzione di indirizzo-politico e soggetti incaricati di compiti tecnico-gestionali, o l'assenza di condizionamenti che possano sviare gli organi apicali dal miglior esercizio delle funzioni direttive, bensì indica, nel dettaglio, una serie di indefettibili requisiti dei direttori generali, interferendo inevitabilmente con la competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del personale riconosciuta alle ricorrenti dall'art. 8, n. 1, dello statuto di autonomia. L'esigenza di offrire una tutela non frazionabile al bene ambientale non consente di realizzare un intervento che, quantunque mosso da esigenze di riforma complessiva del settore, comprima l'autonomia garantita alle suddette Province dalla normativa statutaria.