Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/07/2017;  Decisione del  11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  40997  41595  41596  41597  41598  41599  41600  41601  41602  41603  41604  41605  41606  41607  41608  41610  41611  41612  41613  41614  41615  41616


Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, recante le modalità di individuazione del personale ispettivo, il codice etico, i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive e le relative competenze - Applicabilità anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Violazione della competenza primaria provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevede che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola il citato art. 2, poiché consente a una disciplina di dettaglio, adottata tramite fonte secondaria di derivazione statale, di vincolare gli enti ad autonomia differenziata. D'altronde, se è vero che il principio della terzietà del personale ispettivo e quello della rotazione degli interventi costituiscono norme fondamentali di riforma, funzionali ad assicurare una migliore qualità dei controlli ambientali e capaci, dunque, di guidare le Province autonome nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti, non altrettanto può dirsi per l'ulteriore normativa di dettaglio che dovrà essere riportata dal regolamento di attuazione, suscettibile di incidere su materie riservate alle competenze legislative delle ricorrenti e, in particolare, sulla competenza primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale. Né la prescrizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, che deve precedere l'adozione del regolamento, è sufficiente ad evitare una illegittima compressione della autonomia speciale costituzionalmente garantita.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2