Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, recante le modalità di individuazione del personale ispettivo, il codice etico, i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive e le relative competenze - Applicabilità anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Violazione della competenza primaria provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevede che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola il citato art. 2, poiché consente a una disciplina di dettaglio, adottata tramite fonte secondaria di derivazione statale, di vincolare gli enti ad autonomia differenziata. D'altronde, se è vero che il principio della terzietà del personale ispettivo e quello della rotazione degli interventi costituiscono norme fondamentali di riforma, funzionali ad assicurare una migliore qualità dei controlli ambientali e capaci, dunque, di guidare le Province autonome nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti, non altrettanto può dirsi per l'ulteriore normativa di dettaglio che dovrà essere riportata dal regolamento di attuazione, suscettibile di incidere su materie riservate alle competenze legislative delle ricorrenti e, in particolare, sulla competenza primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale. Né la prescrizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, che deve precedere l'adozione del regolamento, è sufficiente ad evitare una illegittima compressione della autonomia speciale costituzionalmente garantita.