Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di censure ulteriori.
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di censure ulteriori.
Testo
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, restano assorbite gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dalle Province autonome in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale, nonché all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e all'art. 4 del d.lgs. 266 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 14
co. 1
legge
28/06/2016
n. 132
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 53
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4